Informativa

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Il D. Lgs. 8/6/2001 n. 231 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la previsione di una responsabilita personale e diretta dell’ente collettivo (società, associazione riconosciuta e non, ente pubblico) per la commissione di una serie di reati da parte delle persone fisiche ad esso legate, che abbiano agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

La ratio della legge che si conforma a normative e convenzioni internazionali in materia di lotta alla criminalità d’impresa, è quella di sensibilizzare gli enti alla prevenzione dei reati economici, sancendo la loro “responsabilità personale” per il caso di omissione o negligenza.

L’ente risponde personalmente del reato realizzato, rispettivamente dai:

  • Soggetti operanti in “posizione apicale” (amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, direttori di divisione fino agli amministratori di fatto);
  • Sottoposti all’altrui direzione o vigilanza” (lavoratore subordinato od equiparato, ma anche i collaboratori, come agenti, distributori, consulenti).

L’assunzione ed implementazione preventiva di Codici comportamentali e di programmazione dell’attività decisionale in specifiche aree e funzioni aziendali, oltre all’attivazione di un Organismo di controllo, autonomo ed indipendente, configurano comportamenti preventivi del reato che, se assunti congruamente dalla società, sono ritenuti dal giudice penale idonei ad escludere la sua responsabilità diretta per i reati realizzatisi.

  • L’adozione di tali strumenti preventivi, richiede una complessa attivita di rilevazione ed elaborazione, come:
  • La determinazione dei principi etici cui l’ente intende uniformarsi la mappatura delle singole aree aziendali esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
  • Elaborazione di modelli comportamentali, destinati a standardizzare e proceduralizzare l’attività dei soggetti aziendali operanti negli ambiti e nelle funzioni “a rischio”;
  • Istituzione dell’Organismo di Vigilanza, deputato a monitorare l’applicazione, la conformazione e l’adeguamento dei Modelli assunti, nonche l’applicazione di un sistema sanzionatorio per le violazioni realizzate.

L’adozione di congrui modelli si rende necessaria per scongiurare reati eterogenei, connessi a processi decisionali realizzati in vari ambiti aziendali, sovente presenti nel contesto di una “media impresa”: dall’aggiudicazione di gare di pubblico appalto; alla contrattazione con la P.A. per la fornitura di beni e servizi; dall’ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, finanziamenti alla commissione dei reati penali di natura societaria (violazione di obblighi degli organi ed operazioni sul capitale); dalla irregolare gestione finanziaria alla frode informatica. Inoltre, i reati “presupposti”, sebbene tassativi, sono destinati ad essere incrementati da prossimi interventi normativi, che richiameranno anche le figure di reati ambientali ed in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Dal quadro qui sommariamente tratteggiato, risulta evidente l’intento del Legislatore.

Conscio dell’inadeguatezza dell’azione pubblica di contrasto del crescente fenomeno della criminalità d’impresa, ha ritenuto di voler coinvolgere direttamente gli operatori economici, sollecitandoli ad una efficace azione di prevenzione all’interno delle proprie realta aziendali, pena la loro responsabilità diretta ove, a causa della loro negligenza, si sia realizzato un reato. Ne risulta una nuova cultura aziendale, una moderna modalità di fare impresa conformemente ai principi dell’etica e della trasparenza. L’azienda che si sia uniformata al dlgs. 231 dotandosi, volontariamente, di efficaci strumenti di prevenzione dei reati, oltre al possibile beneficio dell’esimente, acquista anche una patente di “impresa d.o.c.”, un nuovo “marchio di qualità” capace di dare una peculiare connotazione all’azienda, favorendola nel confronto con la concorrenza sul mercato, specie internazionale ed oggi globale.